PRODOTTI E SERVIZI
Credito a medio termine agevolato per la realizzazione di impianti fotovoltaici
Nuove linee guida per il finanziamento di impianti fotovoltaici
Approvate con delibera n.2951 del 21/02/2012
Scopo dell'intervento dell'IRCAC è quello di venire incontro alle cooperative contribuendo all'abbattimento dei costi energetici aziendali mediante la concessione di un credito a medio termine a tasso agevolato ex L.R. n.12/63 di durata di anni 10 di cui 1 di preammortamento, mirato alla realizzazione di impianti fotovoltaici funzionali per la produzione dell'energia, strettamente necessaria, alla attività dell'azienda.

Le seguenti indicazioni integrano e/o modificano "Le linee guida per il finanziamento di impianti fotovoltaici" approvate con delibera n. 2352 del 27 gennaio 2011:
  • l'energia prodotta deve essere, principalmente, utilizzata per gli scopi lavorativi della cooperativa tramite il c.d. scambio sul posto; solo il 40 % dell'eccedenza dell'energia prodotta può essere ceduta al Gestore;
     
  • è possibile ammettere a finanziamento le istanze di cooperative che già svolgono attività imprenditoriali, da almeno 12 mesi;
     
  • le cooperative istanti debbono avere adeguata capitalizzazione e/o immobilizzazioni, sia materiali che immateriali;
     
  • le cooperative devono dimostrare adeguata e pregressa capacità tecnica imprenditoriale dei soci;
     
  • strumento privilegiato per l'acquisizione dell'area su cui deve sorgere l'impianto fotovoltaico, nel caso in cui la stessa non risulti di proprietà della cooperativa, deve essere il diritto di superficie di cui all'art.952 c.c. utilizzabile anche, ai fini della costituzione di una garanzia reale per finanziamento; restano pertanto esclusi la locazione, il comodato ed altre fattispecie di strumenti contrattuali compresa la servitù poiché risulta connessa ad una necessaria inerenza dei due fondi (servente e dominante) e lo stesso vale per la servitù coattiva di elettrodotto;
     
  • non è ammissibile che il diritto di superficie possa essere concesso da una cooperativa già affidata da questo Istituto per altri progetti imprenditoriali ad un'altra cooperativa che voglia realizzare degli impianti fotovoltaici sullo stesso sito o in parte di esso;
     
  • non è possibile installare impianti fotovoltaici su beni gravati da ipoteche iscritte in favore di altri soggetti finanziatori titolari di privilegio;
     
  • è possibile ammettere a finanziamento i progetti di impianto fotovoltaico presentati dalla stessa cooperativa precedentemente affidata da questo Istituto per altre linee di credito per investimenti, ed insistenti su beni immobili sui quali risulta iscritta ipoteca in favore dell'Istituto a garanzia del medio termine stesso, a condizione che sia dimostrata la piena capienza del valore ipotecario, intendendo il finanziamento dell'impianto fotovoltaico quale completamento, sotto l'aspetto energetico, dell'originario progetto di finanziamento;
     
  • gli impianti solari fotovoltaici, con moduli collocati a terra in aree agricole non possono accedere ai finanziamenti di questo Istituto.
     
I finanziamenti, previo giudizio tecnico da rilasciare con le modalità prescritte e riprese dal PEARS/2009 approvato con delibera n. 1 del 03/02/2009 della Giunta Regionale di Governo, dovranno essere garantiti da:
 
  • ipoteca di I grado da iscriversi sull'area o sul diritto di superficie su cui si andrà a realizzare l'impianto;
     
  • cessione pro solvendo della totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dalla cooperativa verso il GSE e derivanti dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico ( vedi 4° conto energia Decreto 5 Maggio 2011 e s.m.i.) a garanzia e pagamento integrale delle rate afferenti il finanziamento richiesto, che, ai sensi dell'art. 4 dello schema di "convenzione tariffe fotovoltaico" edito dal GSE, deve essere corrisposto direttamente e per intero dal suddetto GSE all'Istituto tramite bonifico bancario;
     
  • Privilegio generale sull' attività della Cooperativa;
     
  • Privilegio speciale su impianti e macchinari finanziati;
     
  • Cessione pro-solvendo del contributo che sarà eventualmente concesso dalla Regione Siciliana o suoi organi periferici per lo stesso oggetto.
     
Le superiori garanzie non escludono, comunque, il possibile ricorso alle ulteriori garanzie previste dal Regolamento per gli Aiuti alle Imprese.

La cooperativa, altresì, dovrà assicurare l'impianto oggetto del finanziamento, con primarie compagnie di assicurazione, contro i rischi di incendio, scoppio, atti vandalici ed eventi atmosferici, per un importo pari al valore dello stesso, nonché che per furto a primo rischio assoluto relativamente ai beni effettivamente asportabili.

Dovrà, inoltre, essere prodotta una idonea polizza di assicurazione contro i rischi da mancata produzione di energia, parziale e/o totale, per qualsiasi evento giusta punto 2 lettera d) della delibera n. 1 del 03/02/2009 della Giunta Regionale, di approvazione del PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano).
Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo ed essere vincolate in favore dell'I.R.C.A.C.-

Al fine, poi, di tutelare le somme erogate precedentemente all'entrata in funzione dell'impianto, durante la sua costruzione, dovrà essere prodotta dalla cooperativa apposita garanzia fideiussoria in favore dell'I.R.C.A.C., a prima richiesta, emessa da un istituto di credito, o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni, che garantisca l'intero importo finanziato oltre interessi corrispettivi e moratori al tasso convenuto, fino al perfezionamento a favore dell'IRCAC della cessione del credito vantato dalla cooperativa nei confronti del GSE o altra garanzia reale valida fino al verificarsi della predetta condizione o comunque per un periodo non superiore a 5 anni.