Moratoria dei debiti contratti prima del 31/01/2020

Risposte alle domande frequenti

D: Quali sono le cooperative che possono fare istanza di sospensione o allungamento dei finanziamenti?

R: Sono le cooperative che gestiscono micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione data dalla normativa comunitaria, cioè imprese cooperative  in  cui sono contemporaneamente presenti i seguenti 2 requisiti: 1) numero di dipendenti a tempo determinato o indeterminato non superiore a 250 unità; 2) fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro). Pertanto sono escluse  le  cooperative  che  non  rispondono  ai predetti requisiti, come le cooperative edilizie di abitazione e i soci assegnatari delle stesse.

D: Posso chiedere sia la sospensione che l’allungamento di un finanziamento?

R: No, l’istanza può riguardare una sola delle due possibilità.

D: Nel caso di credito di esercizio, cosa posso effettivamente chiedere?

R: Se la cooperativa è beneficiaria di un credito di esercizio, potrà richiedere la postergazione delle rate individuate, per un periodo massimo di 270 giorni (nove mesi) successivi all’ultima scadenza dell’originario ammortamento, previo pagamento degli interessi, da calcolare al tasso applicato dall’IRCAC alle operazioni di finanziamento, per la durata della proroga.

D: Se il finanziamento di cui desidero chiedere l’allungamento o la sospensione, si trova in una posizione di sofferenza con l’IRCAC, posso avanzare ugualmente l’istanza?

R: No, la cooperativa richiedente non deve essere in posizione di sofferenza nei confronti dell’IRCAC.

D: Se la cooperativa si trova in una posizione di incaglio con l’IRCAC, perché non ho pagato alcune rate o le ho pagate parzialmente, posso avanzare l’istanza di sospensione/allungamento?

R: Sì solo se il mancato pagamento o il pagamento parziale è stato effettuato a fronte di rate scadute nei 90 giorni precedenti il 31 gennaio 2020, così come stabilito dall’Accordo ABI e dal successivo Addendum del 6/3/2020, allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.88/2020.

D: Nel caso in cui mi viene concesso l’allungamento del piano di ammortamento del finanziamento, si dovrà fare un atto modificativo dell’originario contratto di mutuo?

R: , si procederà ad un atto modificativo le cui spese saranno a carico della cooperativa beneficiaria.

D: Nel caso in cui mi viene concessa la sospensione delle rate di quest’anno, le rate sospese si sommeranno a quelle immediatamente successive?

R: No, le rate interessate dalla sospensione dovranno essere pagate alle corrispondenti scadenze (giorno e mese) dell’anno successivo. Di conseguenza, il piano di ammortamento slitterà di 12 mesi rispetto a quello originario. Gli interessi corrispettivi delle rate in sospensione, devono essere pagati alle scadenze originarie.

D: Se ho avanzato istanza di sospensione o allungamento e ricevo un avviso di pagamento relativo a rate oggetto dell’istanza stessa, cosa devo fare?

R: In assenza di esplicito diniego di accoglimento dell’istanza, non si tenga conto dell’avviso di pagamento ricevuto.