Le agevolazioni finanziarie dell’IRCAC possono essere concesse nei limiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” dal Regolamento (CE) n.1998/2006. L’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un’impresa, in forma di sovvenzione diretta in denaro, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Possono accedere alle agevolazioni finanziarie gestite dall’IRCAC le società cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in tutti i settori produttivi con esclusione delle imprese attive nei seguenti settori:
Gli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono esclusi nei seguenti casi:
Sono, inoltre, esclusi i seguenti aiuti:
Non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni le cooperative di credito, di assicurazione e le mutue cooperative, le cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché le cooperative esercenti attività non ammissibili ad agevolazioni per disposizioni legislative e/o regolamentari regionali, nazionali ed europee.
Con L.R. n.36 del 1991 è stato consentito l’intervento creditizio dell’IRCAC nei confronti di società di capitali il cui pacchetto azionario sia posseduto almeno per il 51% da una o più società cooperative.