Accesso civico, accesso civico generalizzato (FOIA) e accesso documentale
L'accesso civico semplice è un diritto introdotto dall'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati che aveva l'obbligo di pubblicare on-line e che non è stato possibile trovare sul sito web istituzionale.
L'accesso civico generalizzato (Foia) è un diritto introdotto dall'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali esiste l'obbligo di pubblicazione. Lo scopo di questa forma di accesso, così come definito dal legislatore, è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utlizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Questa forma di accesso non è idonea ad acquisire documenti contenenti dati personali di altre persone. L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dall'IRCAC purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere motivata al fine di consentire all'Ente di evincere il collegamento tra l'interesse del richiedente ed il documento amministrativo.
L'IRCAC decide entro 30 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
L’IRCAC si è dotata di uno specifico REGOLAMENTO___________
PER L'ACCESSO AGLI ATTI INDIRIZZARE LA RICHIESTA A ircac@pec.it o a posta@ircac.it
Nessun Obbligo di Legge Previsto